Art. 138.
(Valutazione del rischio).

      1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 7, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

          a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

          b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 137;

          c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;

          d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

          e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

 

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          f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

          g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

          h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;

          i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

          l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

      2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
      3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore
      4. I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica si considerano adeguati ai sensi del comma 3.
      5. Nell'applicare quanto previsto dal presente articolo, il datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica.
      6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 139, 140, 141 e 142 ed è documentata in conformità all'articolo 7, comma 2.
      7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmate ed effettuate ad opportuni intervalli, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito

 

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del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 14.
      8. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione dei rischi e, in particolare, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.